Anche per le detrazioni spese mediche con pagamento tracciato ci sono documenti cartacei da conservare: eccoli tutti nel dettaglio.
Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR), da portare in detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico), devono essere pagate con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque tracciabili. A prevederlo è stata la Legge di Bilancio, all’articolo 1 commi 679-680 della Legge 160/2019.
Le uniche eccezioni riguardano le spese mediche effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali e dispositivi medici) che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arriveranno comunque, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, tramite scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN. Per le prestazioni effettuate intramoenia presso ospedali e strutture pubbliche bisognerà pagare con metodo tracciabile
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